Legislazione mineraria
Al processo di unificazione politica degli Stati che confluirono nel Regno d’Italia non corrispose un’altrettanto rapida unificazione della legislazione mineraria, che trovò la sua definizione unitaria solo 66 anni dopo, con l’emanazione del Regio Decreto 1443 del 29 luglio 1927.
Infatti, nonostante il R. Decreto n. 1699 del 28 febbraio 1864 (GU 65/1864) istituisse i nuovi Distretti mineralogici (tab. 1) e ne definisse le modalità di funzionamento, lo stesso decreto non modificava ma assumeva le legislazioni pre-esistenti in materia mineraria (fig.1), proprie dei singoli stati che confluiranno via via nel nuovo Stato unitario (fig. 2).
Tali legislazioni erano il frutto di un’evoluzione normativa che, per quanto riguarda il territorio italiano, può essere fatta risalire ad epoca romana, nel cui Diritto antico il minerale metallico in sotterraneo era considerato come appartenente al proprietario del terreno.
Successivamente da Costantino (320 d.C.) in poi, ampliandosi l’attività estrattiva, diversi Imperatori Romani emanarono una serie di leggi secondo cui il materiale estratto era considerato come supremo bene dello Stato[1] e quindi di proprietà dello stesso Imperatore.
[1] Nel seguito indicato come “Regime demaniale”.
Tab. 1 - Distretti mineralogici secondo il R.D. n.1699 del 28 febbraio 1864
Fig. 1 - Premessa al R.D. n.1699 del 28 febbraio 1864
Fig. 2 - Il regno d’Italia nell’articolazione statale pre-unitaria
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